Per il Garante per la privacy l’indirizzo e-mail del lavoratore deve essere cancellato una volta cessato il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro non può apprendere il contenuto delle e-mail del dipendente adducendo come legittimo interesse la necessità di non interrompere improvvisamente il rapporto con i clienti o i fornitori, oppure per difendere in giudizio un proprio diritto. Si applicano le tutele previste dalla legge per le forme di corrispondenza.