SOVVENZIONI-CONTRIBUTI PUBBLICI 2023: OBBLIGHI INFORMATIVI ENTRO IL 30 GIUGNO 2024In ottemperanza all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, Art. 3, comma 6-bis, DL n. 73/2022, Art. 22-bis, DL n. 198/2022, Art. 8, comma 2, Legge n. 160/2023, le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati:
ovvero
La pubblicazione delle informazioni tramite quest'ultima modalità interessa anche:
ESCLUSIONI
Sono escluse dall'obbligo informativo i soggetti che hanno ottenuto contributi/sovvenzioni inferiori ad € 10.000.
L'obbligo in esame inoltre non sussiste per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies:
“la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti…tiene luogo degli obblighi...posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”.
In questi casi l'esonero opera senza necessità di alcun adempimento da parte dell'impresa.
Informazioni da riportare sul sito internet/portale associazione
Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all'obbligo di pubblicità/trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo informativo in esame non può essere assolto con l'indicazione in Nota integrativa ma richiede l'utilizzo del sito Internet/portale dell'associazione di categoria.
Regime sanzionatorio
Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, “a partire dal 1° gennaio 2020”, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:
È richiesta l'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame.
Scadenza 30 giugno 2024
Per le imprese associate, Confcommercio Ascom Lugo mette a disposizione questa pagina web per adempiere all'obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.
Le imprese associate possono inviare mail di richiesta a fiscale@ascomlugo.it
ELENCO IMPRESE (cliccare sull'impresa di interesse)
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